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D.L. 14/03/2005 n. 351. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali. 2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.". 4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, 89, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e finanziario ella gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto d atti di disposizione a titolo gratuito, nonchè di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purchè la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri."; 2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione"; 3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al primo comma,"; 4) all'articolo 563 è aggiunto, infine, il seguente comma: "Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione." b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187 è inserito il seguente: "Art. 187-bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti ditali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile". 4decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende riferito anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici. 4-undecies. La CONSOB è autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del personale così assunto è stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio,possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati. 4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"; 5 - 8. (Soppressi). Art. 2-bis -Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006. 1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di sistema" 20002006 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006. 2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987. Capo II SEMPLIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE Art. 3 - Semplificazione amministrativa 1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: "Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonchè degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo". 2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: "e dichiarazione sostitutiva"; i commi 3-bis, 3-ter, 3quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonchè l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati. 4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonchè dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti. 5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
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